Il Giudice del Lavoro di Alessandria, segnando un determinante precedente, in accoglimento della tesi difensiva della parte ricorrente, ha ritenuto di aderire all’orientamento favorevole. In particolare affermando che,“La deroga alla L. n.104/0992 ad opera del CCNI mobilità 2019 / 2022 non è legittima. Si ritine infatti che le clausole del citato CCNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale, escludendola invece nella mobilità definitiva, e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo, invece, in sede di mobilità extra-provinciale, solo ai genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 L. n.104/1992 e ss. mm., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria”.
Ed ancora, continua il Tribunale di Alessandria “…ed invero, la norma di cui all’art 33 cit. Deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientati – alla luce dell’art. 3, secondo comma, cost. e dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione della Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n.18/2009 – in funzione della tutela della persona disabile (Cfr. Cass. n.25379/2016)”.
Il diritto del disabile all’assistenza – tutelato tramite l’assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell’assistito – è un diritto assoluto.
L’art. 33 L. n.104/1992, poi, non effettua distinzioni tra i familiari affetti da handicap grave all’interno dell’ambito di tutela concesso, in particolare non distinguendo il grado di parentela quanto al diritto all’assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell’assistito, con la conseguenza che il differente regime previsto in sede di mobilità tra docenti genitori di figli disabili da un lato e docenti figli referenti unici che assistano il genitore disabile dall’altro appare del tutto irragionevole.
Nato a Copparo (Ferrara) il 28 maggio 1952 si è Laureato in scienze politiche, indirizzo economico, con lode all'Università di Bologna perfezionandosi alla London School of Economics con Basil Yamey, Docente Universitario presso le Università di Trento , Bologna , Udine e Ferrara dove assume la Carica di Rettore dal 2004 al 2010.
Nel 2010, alla conclusione del suo secondo mandato come Rettore, è nominato Assessore regionale della Regione Emilia Romagna con delega a Università, ricerca, scuola, formazione professionale e lavoro.
Nel 2020 riceve l’incarico di capo della task force per la riapertura delle scuole nominato dalla ministra dell’Istruzione uscente, Lucia Azzolina.
Vicino sia al mondo della scuola che a quello universitario nella loro dimensione educativa nonchè amministrativa convinto assertore della centralità del ruolo della scuola nel processo di sviluppo del paese , cosi come nel suo saggio ” Nello specchio della scuola” propone per un ritorno alla normalità pre-covid........“una nuova stagione in cui essa torni a essere, o meglio divenga, il motore di una crescita di un paese che da troppo tempo è bloccato”.
Da questo saggio pubblicato recentemente , in piena pandemia ,si può tracciare il pensiero del Ministro nella parte , imperniata sul nesso tra sviluppo, capitale umano e crescita economica ponendo l'attenzione sul divario netto tra nord e sud nella correlazione tra titoli di studio e reddito un approccio sicuramente più “ economico” che “ pedagogico” come d'altronde facilmente prevedibile.