Per l’accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti sono:
scuola primaria e dell’infanzia,
scuola secondaria di primo e secondo grado :
Per quanto riguarda la data ultima di conseguimento dei 24 CFU, il decreto non fa accenno a date di sbarramento.
Titolo estero: I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo.
I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017. E’ il caso ad es. di docenti di infanzia /primaria con laurea + 24 CFU: possono chiedere di svolgere le prove di accesso per secondaria, primo o secondo grado a seconda a quali classi di concorso permette l’accesso il titolo.
Quota riservata dei posti (35%) ( accesso diretto al corso)
Il DL 44/2023 eliminando dal testo della legge 79/22 l’espressione “abilitazione all’insegnamento”, ha aperto l’accesso al corso ad una ampia platea di aspiranti.
“ accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.“
accesso diretto per i sovrannumerari :
. hanno sospeso il percorso;
non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.
Accesso diretto alla prova scritta ( no prova pre-selettiva):
- “I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente alle prove di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 settembre 2011.”
- Aspiranti beneficiari legge 104/92
L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Docenti che hanno superato la prova preselettiva del VII ciclo
In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, anche per l’VIII ciclo i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
Esonero per tutti se le domande sono poche
Al di là del singolo caso di esonero, c’è un caso in cui la prova preselettiva non si svolge e quindi tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda sono ammessi direttamente alla prova scritta: si tratta del caso in cui il numero di candidati iscritti al bando di selezione, relativamente al singolo grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili, circostanza che negli scorsi anni si è verificata per infanzia, primaria, in qualche caso secondaria primo grado ma difficilmente si verifica per secondaria II grado, dato il numero elevato di classi di concorso che afferiscono al grado.
- percorso è abbreviato
Il docente già specializzato su sostegno in altro grado di istruzione, in caso di superamento delle selezioni d’accesso al TFA VIII ciclo, fruirà di un’abbreviazione del percorso.
titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria oppure diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002.
abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione diploma ITP (il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso)
- il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Il vincolo triennale non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
- i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
- I docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
- Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta
-i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta
- limitatamente all’a.s.2023/24, i docenti immessi in ruolo nell’a.s.2022/23 possono presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità. La convalida delle predette istanze è subordinata all’entrata in vigore dell’intervento legislativo di chiarimento suindicato
Assegnazione provvisoria 2022/23
si può chiedere a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:
ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore.
Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di titolarità. Tale vincolo non opera per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dall’articolo 8 del CCNI.
Ricorrendo uno dei motivi suddetti, possono presentare domanda di assegnazione tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, compresi gli immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e nell’a.s. 2021/22.
Non possono invece presentarla i docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23.
RIMBORSO CARTA DEL DOCENTE PER ATA E PRECARI
Il ricorso ha l’obiettivo di ottenere per tutti i docenti precari ed il personale ATA, precario e di ruolo, della scuola statale l'accesso alla Carta di €.500,00 concessa, ad oggi, solo ai docenti a tempo indeterminato, anche per le annualità pregresse.
Quanto sopra fondato sul precedente costituito dalla sentenza resa dal Consiglio di Stato il 16 marzo 2022 n. 1842 a mente della quale “Gli insegnanti precari che hanno continuativamente sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, poiché anche ad essi sono richiesti gli stessi diritti ed obblighi formativi del personale di ruolo e svolgono gli stessi compiti di questi ultimi, hanno diritto alla percezione del beneficio economico di € 500,00 previsto dalla legge sulla “buona scuola” n. 107/2015”.
Infatti in base alla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., è ravvisabile la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento riconosciuti e garantiti a livello europeo, internazionale e nazionale: in particolare, in applicazione del principio di non discriminazione la Carta del docente non può che spettare anche ai lavoratori assunti a tempo determinato, siccome lavoratori “comparabili” con i docenti di ruolo, svolgendo gli uni e gli altri la medesima “funzione docente”, senza distinzioni, né per natura, né per caratteristica, delle mansioni espletate. Da questo punto di vista e sulla base delle clausole 4 e 6 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, gli appellanti hanno chiesto la rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale comunitaria.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842 ha stabilito il diritto dei docenti precari alla Carta del docente, difatti, il collegio ha annullato gli “atti impugnati nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”.
MODALITA’ DI ADESIONE AL RICORSO
Per ulteriori info contattare:
Cell: (solo Whats App) 339 8229779
Mail : ansessindacato@gmail.com
TFA Sostegno VII
I posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A che
costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.
Le Università che hanno aderito al VII ciclo pubblicheranno nei prossimi giorni il BANDO con le istruzioni per la presentazione della domanda, il pagamento per la prova preselettiva nonché l’ammontare totale delle tasse in caso di frequenza del corso.
Pubblicato il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 per l' aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
Si può presentare :
domanda di permanenza sia per coloro che non possiedono nuovi titoli sia chi è inserito nelle GAE con riserva.
Domanda di reinserimento per coloro che sono stati precedentemente depennati possono richiedere il reinserimento, recuperando il punteggio maturato fino alla cancellazione.
Domanda di aggiornamento dei punteggi, sarà possibile dichiarare sia nuovi titoli culturale che di servizio,
domanda di trasferimento ad altra Provincia
I docenti iscritti ai percorsi di specializzazione avviati entro l’a.a. 2021/22 e quelli che hanno in corso di riconoscimento il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, possono chiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno (sarà sciolta nel momento del conseguimento o riconoscimento del titolo, entro il 15 luglio 2022).
Chi ha la specializzazione può anche chiedere il posto di sostegno per tutti i gradi di istruzione per i quali è inserito nella GaE e per i quali ha conseguito il titolo.
Medesime modalità telematiche sono previste per la presentazione della domanda di iscrizione nelle Graduatorie di istituto di I fascia tramite la scelta delle istituzioni scolastiche di una provincia, anche differente da quella di iscrizione nelle Graduatorie a esaurimento, nei termini che saranno comunicati con successivo avviso
Docenti assunti fino all'anno scolastico 2019/20 possono presentare domanda di passaggio e/o trasferimento- nessun vincolo per richiedere l'assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL/2007 per l'a.s. 22/23.
I docenti assunti per l'anno scolastico 2020/21:
- che non presentano domanda di trasferimento o che la presentano ma non la ottengono, confermano la loro titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall'anno scolastico 2020/21:
- che presentano domanda di trasferimento:
In entrambi i casi non potranno richiedere l'assegnazione provvisoria/utilizzazione per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda per il 25/26.
Docenti assunti per l'anno scolastico 2021/22
- che non presentano domanda o, dopo averla presentata, non riescono a ottenerla, confermano la loro titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall'anno scolastico 2021/22:
- che presentano domanda di trasferimento:
Concorso ordinario scuola secondaria
Le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni.
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Possono partecipare alle prove esclusivamente i candidati che hanno già presentato apposita domanda entro il 31 luglio 2020. Non è possibile presentare nuova domanda di partecipazione, né modificare la regione scelta.
Il concorso si articola in :
- Prova scritta
Computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:
Per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 9 novembre 2021, n. 326
Per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilita’, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 9 novembre 2021, n. 326;
Per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione dei quesiti di cui al comma 1, lettera c, relativi alla conoscenza della lingua inglese.
La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese e’ composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
– quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa; cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e’ esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.
La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I candidati che hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all’art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.
La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici Regionali.
Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
La commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica, se prevista, e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato.
Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che
conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
E’ necessario attendere il relativo decreto in Gazzetta ufficiale per la data di presentazione della domanda di partecipazione
La procedura è riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99), anche non consecutive, negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa
Quindi serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno.
Non possono partecipare i docenti “compresi tra quelli di cui al comma 4″,che siano cioè stati assunti in base al comma 4 della stessa legge con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo da GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo e che nel corso dell’anno scolastico 2021/22 stanno svolgendo il percorso che li porterà all’assunzione in ruolo dal 1° settembre 2022.
Il Concorso prevede una prova disciplinare, da svolgersi entro il 31 dicembre 2021 e le cui caratteristiche saranno definite con apposito DM con conseguente formulazione di una graduatoria di merito regionale, redatta sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova disciplinare e comprendente i soli vincitori, ossia coloro i quali rientrano nel numero dei posti banditi (le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori)
I vincitori parteciperanno a proprie spese ad un percorso di formazione, anche in collaborazione con le Università, che prevede una prova conclusiva, secondo modalità da definire, la cui valutazione positiva li immette in ruolo sui posti banditi a decorrere dal 1° settembre 2022 con svolgimento dell'anno di prova, di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017.,nel corso dell’a.s. 2022/23,
Al di là dell’annualità di servizio specifica per la classe di concorso per cui si partecipa, le altre due annualità potranno essere state svolte in altre classi di concorso, anche di altro grado. E potranno essere state svolte anche su sostegno, anche senza specializzazione.
Le due procedure si effettuano congiuntamente (per cui chi parteciperà per entrambe le procedure lo farà con un’unica domanda online) anche se il sistema elaborerà le operazioni in due momenti distinti: prima quelle relativi agli incarichi a tempo determinato dalla I fascia delle GPS ed elenchi aggiuntivi finalizzati alla immissione in ruolo (Decreto sostegni bis); successivamente quelli relativi agli incarichi di supplenza (prima dalle GAE e, in subordine, dalle GPS).
Per il ruolo partecipano alla procedura esclusivamente i docenti presenti nella prima fascia GPS ed eventuali elenchi aggiuntivi, su sostegno (senza riferimento a requisiti di servizio) e su posto comune con almeno tre anni di servizio svolti nella scuola statale negli ultimi dieci anni oltre l’anno in corso. Il servizio può essere svolto anche in grado di scuola o classe di concorso diversa, purché su posto comune.
I posti disponibili per classe di concorso e provincia sono quelli rimasti dopo le assunzioni in ruolo da GAE e GM e dopo aver accantonato i posti per i concorsi ordinari ancora non svolti.
Per le supplenze partecipano tutti i docenti ancora in GaE (non assunti in ruolo) e tutti i docenti presenti in prima (+ eventuali elenchi aggiuntivi) e seconda fascia GPS.
Le supplenze attribuite saranno al 31 agosto o 30 giugno.
La partecipazione alla procedura non costituisce garanzia di nomina, in quanto in alcuni casi le convocazioni sono in numero superiore rispetto alle cattedre disponibili.
Gli uffici scolastici regionali provvedono alla pubblicazione del contingente destinato di incarichi a tempo determinato dalla I fascia delle GPS ed elenchi aggiuntivi finalizzati alla immissione in ruolo (Decreto sostegni bis), previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari (D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e 499)
Ciascun aspirante può esprimere preferenze puntuali, cioè singole scuole, e sintetiche cioè comuni e distretti , è possibile richiedere anche spezzoni orario ed eventualmente chiedere il completamento della cattedra.”
E’ possibile dare la disponibilità per posti interi e/o spezzoni superiori alle 6 ore.
E’ possibile indicare la preferenza per Cattedre orarie interne ed esterne.
E’ possibile scegliere anche solo spezzone
Gli spezzoni saranno utilizzati per formare cattedre intere.
Se avanzano spezzoni pari o inferiori a 6 ore, saranno attribuiti nelle scuole in cui si verifica la disponibilità.
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura così come la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorsoI ma resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.
– La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.
In base a quanto disposto dal D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, Dalle ore 9,00 del 16/07/2021 alle 14,00 del 24/07/2021 ,attraverso il sistema Polis , Istanze Online, sarà possibile presentare le domande per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali ( GPS) di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia.
Possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi:
Docente già inserito nelle GPS di seconda fascia per le quali dichiara il possesso dell’abilitazione è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la stessa provincia e per le stesse istituzioni scolastiche richieste all’atto dell’iscrizione lo scorso anno.
Docente non inserito nelle GPS per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS è collocato nell’elenco aggiuntivo di prima fascia della GPS della stessa provincia in cui si era iscritto lo scorso anno e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia.
L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche all’interno della provincia per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.
Docente già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda dello scorso anno.
Docente non inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda lo scorso anno.
Docente non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche all’interno della stessa provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.
I docenti che conseguiranno il titolo dopo il 24 luglio ma entro il 31 luglio 2021 potranno iscriversi con riserva che verrà sciolta entro il 1° agosto con comunicazione attraverso Pec all'ufficio destinatario della domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi
I soggetti che si inseriscono negli elenchi aggiuntivi sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 :
i soggetti già inseriti nelle graduatorie per le stesse o altre classi di concorso dichiarano solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS,ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive.
i soggetti non inseriti in alcuna graduatoria dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858.
Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 con le seguenti modalità :
20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;
24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;
30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.
Le prove di accesso vengono predisposte dagli atenei con propri Bandi e sono costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale,
I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di luglio 2022.
Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.
Possono partecipare alla selezione per i corsi di sostegno scuola dell’infanzia e primaria i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Laurea in Scienze della formazione primaria (in qualsiasi anno conseguita)
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
Tra i diplomi magistrale sono titoli validi anche:
diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico
diploma sperimentale a indirizzo linguistico
Corso specializzazione sostegno: requisiti secondaria primo e secondo grado
Possono partecipare alla selezione per i corsi di sostegno scuola secondaria i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Gli ITP partecipano con il diploma.
Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.
I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo.
Possono partecipare sia docenti di ruolo che precari e sono ammessi direttamente alla prova scritta – senza partecipare al test preselettivo – i docenti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
abilitazione specifica sulla classe di concorso laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
concorso+ 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM n. 616/2017
Ai docenti, immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021, è preclusa la possibilità di ricorrere alla mobilità annuale 2021/2022. Tale restrizione non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 31 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico.
È fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti genitori con figli minori di 3 anni o coniuge convivente del personale militare.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 dell’O.M. 106/2021, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.
Confermata la possibilità prevista dall’articolo 7 comma 1 e dall’articolo 17, comma 1, di richiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Al medesimo comma è ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza.
assegnazioni_provvisorie.pdf
Le prove concorsuali verranno attivate già in estate con una procedura più snella rispetto ai normali concorsi , in ragione del DL Brunetta del 1° aprile 2021 , in modo da concludersi in tempo per portare in cattedra i vincitori già dal 1 settembre.
Il concorso prevede :
una prova scritta, computer based, con 50 quesiti di cui
40 sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso,
5 sull’informatica
5 sulla lingua inglese.
Non ancora noti i programmi per inglese e informatica. Si assegnano 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
Segue la prova orale, che sarà valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti
La graduatoria verrà formata tenendo conto dei punteggi di prova scritta e prova orale, nel limite dei posti banditi. Non si darà luogo alla valutazione di titoli e servizio. La graduatoria dovrà essere formata entro il 31 agosto 2021.
Possono partecipare solo ed esclusivamente i candidati che hanno presentato domanda, entro il 31 luglio 2020, per il concorso ordinario secondaria I e II grado di cui al DD. n. 201 del 20 aprile 2020 per la classe di concorso in oggetto.
Si dispone che la partecipazione al succitato concorso STEM non compromette per i candidati la partecipazione al successivo concorso ordinario per le medesime classi di concorso, in deroga a quanto previsto dal comma 13 dell' articolo 59.
Per consentire la realizzazione del Piano, il Ministero dell'Istruzione rende disponibili alle istituzioni scolastiche. per un importo complessivo di circa 520 milioni di euro, le seguenti linee di finanziamento: D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro; Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale di (circa) 320 milioni di euro; D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di euro;
Il Piano, costituisce una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale delle scuole. Le risorse finanziarie destinate sono finalizzate a sostenere la progettazione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche autonomamente determinate dagli Organi Collegiali. Temporalmente sono individuabili tre macro-fasi, in continuità fra loro:
Fase 1 - Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Si sviluppa nel mese di giugno e coinvolge docenti ,personale ATA , educatori ed esperti esterni con iniziative di orientamento, attività laboratoriali (ad es. musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle
tecnologie), approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali, l’incontro con “mondi esterni”, delle professioni o del terzo settore, promuovendo stili cooperativi degli studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio dispersione. Il coinvolgimento degli stessi studenti nella progettazione – precisa la circolare- ne favorirebbe la responsabilizzazione.
Fase 2 - Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità . Si Sviluppa nel periodo tra luglio ed agosto che non prevede l'impiego dei docenti dove l’attenzione si concentra sui “Patti educativi di comunità” coinvolgendo il personale ATA le imprese del terzo settore educatori ed esperti;
Fase 3 - Introduzione al nuovo anno scolastico. Si sviluppa nel mese di settembre , coinvolgendo docenti personale ATA educatori ed esperti esterni , e si occupa dell'inizio del nuovo anno scolastico supportando , anche con “sportelli” specifici gli studenti , strettamente interconnessa con altre attività laboratorial
Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura entro le ore 15:00 del 21 maggio 2021 accedendo all’apposita area all’interno del sito dedicato al PON “Per la Scuola” 2014-2020, denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), collegandosi al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ e caricando la documentazione richiesta.
Le domande sono state presentata entro il 31 luglio 2020, siamo a quasi sette mesi , e nessuna possibilità di modifica e stata data a chi ha già presentato domanda, ad esempio inserimento di eventuali altri titoli valutabili o cambiamento della Regione o aggiunta di altra classe di concorso , ne tantomeno possibilità, a coloro che nel frattempo hanno conseguito il titolo di accesso, di poter presentare la domanda.
C'è stato e c'è ancora il tempo per una riapertura dei termini di presentazione delle domande.
Considerando che è di questi giorni la notizia che il Ministero ha avviato il censimento delle aule informatiche per lo svolgimento delle prove preselettive ed inviata agli Uffici Scolastici Provinciali la dotazione finanziaria utile all'avvio delle procedure, sembra che il Concorso potrebbe a breve avviare il suo iter,emergenza sanitaria permettendo,
Si dovrà necessariamente tenere conto delle disposizioni vigenti in tema di Covid 19 quindi il calcolo dei posti disponibili nelle aule dovrà essere al netto del distanziamento sociale e quindi almeno un metro per ogni lato per ogni singola postazione.
Verrà stabilito da ogni Ufficio Scolastico, in relazione al numero delle domande presentate per ogni singola classe di concorso, la necessità o meno della prova preselettiva, numero dei candidati superiore a 4 volte il numero dei posti a concorso e comunque non inferiore a 250.
Lo svolgimento della prova sarà computer-based e verrà pubblicata una batteria dei test almeno venti giorni prima rispetto alla prova.
Nelle istituzioni scolastiche nelle quali si registra una contrazione nell’organico saranno dichiarati soprannumerari i docenti in coda nella graduatoria interna di istituto, secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità.
I docenti vengono dichiarati soprannumerari in funzione alla propria posizione nelle “ graduatorie d'istituto”
E' competenza del DS predisporre le graduatorie interne d'istituto nei tempi stabiliti dall'ordinanza sulla mobilità , entro 15 giorni dal termine appunto fissato dall'Ordinanza per la presentazione delle domande , con affissione all'albo della scuola.
In queste graduatorie devono essere inseriti tutti i docenti titolari nella scuola anche se in servizio per utilizzazione o assegnazione provvisoria in un'altra istituzione scolastica o in aspettativa o mandato politico o in malattia.
Non devono essere inseriti i docenti a tempo determinato o in assegnazione da altra scuola
Per ogni classe di concorso e tipologia di posto viene stilata una graduatoria distinta dove i docenti titolari vengono posizionati in base al punteggio spettante determinato in base alla tabella specifica allegata al CCNI. Quanto dichiarato nella domanda deve essere avallato con apposite dichiarazioni personali , i cosiddetti “ allegati” considerando che tutto quanto dichiarato deve essere posseduto entro i termini di presentazione delle domande.
A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.
Vengono posizionati in coda, se vi sono, i docenti neo-trasferiti o neo-immessi in ruolo , nell'anno scolastico in corso a prescindere dal loro punteggio.
Hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari delle precedenze previste nei punti: (art.13 comma 1 del CCNI)
I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE -
III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, ( invalidità 67% e legge 104 art3 comma 1)
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94 ( legge 104 art. 3 comma 3 e invalidità 100%)
IV)ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE ( si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito)
VII), PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
La domanda di mobilità per perdenti posto si presenta in modalità cartacea entro un tempo stabilito, in genere cinque giorni, successivo all’individuazione del docente soprannumerario.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata sostituisce integralmente quella precedente.
Il soprannumerario, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere “ NO” alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda, in questo caso “condiziona” la domanda al rientro nella stessa scuola qualora si ridetermini il posto durante i movimenti , in caso contrario , rispondendo “ SI” partecipa volontariamente al movimento.
I docenti che presentano domanda condizionata possono usufruire della precedenze al punto II del CCNI e cioè:
II): “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”.
La precedenza si applica solo se il docente presenta domanda condizionata per il rientro nella scuola di ex-titolarità, domanda che deve essere presentata per ogni anno dell’ottennio ed opera solo per la stessa tipologia di posto e solo per la scuola di ex titolarità che va espressa come prima preferenza, deve essere allegata alla domanda condizionata di trasferimento la “dichiarazione di servizio continuativo” facendo esplicito riferimento alla scuola dalla quale è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata e all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.
Se il docente soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità ottiene nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non perde il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo e non è soggetto al vincolo triennale di permanenza.
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
Non tutti i docenti potranno presentare la domanda infatti alcuni si trovano o con il blocco quinquennale di mobilità oppure con il vincolo triennale di permanenza nella scuola dove hanno chiesto di essere trasferiti con la mobilità 2019/2020 e 2020/2021.
Quali docenti sono interessati dal vincolo triennale?
I docenti che sono coinvolti nel vincolo triennale sono tutti coloro che risultano soddisfatti nella mobilità volontaria sia territoriale che professionale su specifiche preferenze e cioè :
• trasferimento sia provinciale che interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento sia provinciale che interprovinciale da posto comune a sostegno su una scuola richiesta con preferenza analitica nonché trasferimento provinciale da posto comune a sostegno con preferenza sintetica nel comune di titolarità
• trasferimento sia provinciale che interprovinciale da sostegno a posto comune su una scuola richiesta con preferenza analitica nonché trasferimento provinciale da posto sostegno a posto comune con preferenza sintetica nel comune di titolarità
• passaggio di cattedra sia provinciale che interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica nonché passaggio di cattedra provinciale con preferenza sintetica nel comune di titolarità
• passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica nonché passaggio di ruolo provinciale con preferenza sintetica nel comune di titolarità
I docenti che si trovano in una delle condizioni indicate possono essere esclusi dal vincolo triennale, anche se soddisfatti nella mobilità volontaria in una preferenza analitica, se si trovano in una delle seguenti condizioni:
• docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, che hanno il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità, se sono nell’ottennio e presentano domanda condizionata per il rientro
• docenti beneficiari di una delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
Questi docenti potranno, quindi, partecipare alla mobilità anche l’anno successivo al movimento ottenuto, senza dover rispettare alcun vincolo di permanenza temporale nella scuola assegnata
Il blocco quinquennale invece opera secondo …. “«..... A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
In sintesi una docente, entrata in ruolo il primo settembre 2020, non potrà partecipare alla mobilità dei successivi 5 anni e non potrà nemmeno fare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione ad eccezione delle situazioni di soprannumero o esubero.
Inoltre tali disposizioni non si applicano al personale di cui all'art.33 commi 3 e 6 della legge 104 a patto che tale condizioni sia intervenute successivamente alla data di iscrizione dei bandi per il ruolo.
Sono soggetti a vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno tutti i docenti titolari su tale posto a decorrere dalla data di immissione in ruolo oppure in caso di mobilità a decorrere dall'anno scolastico di passaggio da posto comune a sostegno.